Quanto costa ad una persona il processo canonico?


Sui costi del processo canonico di nullità matrimoniale, girano tante "legende metropolitane", di cifre stratosferiche. Per avere una chiarezza sull'argomento, però, pochi sono quelli, che cercano la verità, rivolgendosi alla fonte autorevole. per "sfatare" tanti "miti" infondati, descriviamo in dettagli tutte le voci utili, precise e dettagliate.
La prima ragione del processo canonico di nullità matrimoniale è una questione di coscienza e pastorale. Pertanto i Vescovi italiani si preoccupano che i motivi economici non impediscano ai fedeli di accedere al tribunale e di avviare il processo.
La Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.), con decreto del 30 marzo 2010, ha regolamentato la materia, stabilendo che i costi dei tribunali siano a carico quasi esclusivamente della C.E.I., salvo la tassa giudiziaria, ed ha emanato i criteri cui devono attenersi gli avvocati.
Il tariffario qui riportato risale all'ultimo aggiornamento, del 01 giugno 2010.
NB. Le parti sono tenute a concorrere alle spese giudiziali nella misura e secondo le modalità determinate dal Consiglio Episcopale Permanente

I costi processuali si compongono sostanzialmente di due voci:

1. Le tasse giudiziarie
La parte attrice, al momento della presentazione del libello, è tenuta a versare un contributo per concorrere ai costi della causa. Esso è fissato in € 525.00
La parte convenuta non ha alcun esborso economico, a meno che non decida di agire in giudizio con un proprio avvocato; in tal caso, al momento della presentazione del mandato, è tenuta a versare la somma di € 265,50.

2. Le spese per l'avvocato
L'onere economico comprende due voci: l'onorario e le spese vive.
a) L'onorario copre l'attività di consulenza preliminare, l'assistenza durante l'istruttoria e la redazione di memorie difensive.
Poiché ogni causa è diversa da un'altra e richiede maggiore o minore attività legale, l'onorario può variare da € 1.575,00 fino ad un massimo di € 2.992.00 La determinazione viene fatta dal Preside del Collegio giudicante: a preventivo al momento della presentazione del libello e a consuntivo al momento della conclusione della fase istruttoria. In caso di processo di appello con rito ordinario, a quanto stabilito in primo grado va aggiunto un onorario che può variare da € 604,00 fino ad un massimo di € 1.207.00
b) Per spese vive si intendono: I.V.A., cassa avvocati, consulti con altri esperti, trasferte, produzione di materiale probatorio. Per pretendere dal cliente il rimborso di tali spese, l'avvocato deve presentare idonea documentazione.
Ogni tribunale regionale ha disposto norme particolari per regolare la materia. Si veda specialmente il modulo che stabilisce l'onorario e le spese vive dell'avvocato (impegnativa economica).
Alla fine del processo di primo e secondo grado, verrà comunicato alla parte attrice il costo effettivo della causa, con l'invito a contribuirvi, secondo le proprie possibilità, allegando due bollettini: uno per il sostentamento del clero e l'altro per la CEI, che finanzia l'attività del Tribunale Regionale, che non verrà mai a conoscenza, se e quanto, la Parte ha voluto elargire.

3. Le condizioni di indigenza.
Le parti possono chiedere al tribunale la riduzione o l'esenzione dal versamento della tassa giudiziaria.
Le parti possono anche chiedere l'assegnazione di un avvocato d'ufficio.
Sarà il Preside del Collegio giudicante, dopo aver acquisito gli elementi necessari per la valutazione del caso, a decidere in merito.